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Articoli pubblicati dall'Avv. Elisabetta Rocco

Ristrutturazione di condominio: la responsabilità del Direttore lavori

Soltanto nel caso in cui si verifichi la compromissione della funzionalità globale del bene può essere invocata la responsabilità del Direttore dei Lavori


La sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 12/9/2019 sez. III, affronta la fattispecie della responsabilità del Direttore Lavori nell'ambito di un'opera di ristrutturazione all'interno di un condominio.

Il condominio appaltava la costruzione di un torrino, di una scala interna al condominio e di un terrazzo senza previsione di impermeabilizzazione all'impresa N. la quale nominava il Geom. V. Direttore dei Lavori, della direzione architettonica e della progettazione. L'opera veniva eseguita, consegnata, collaudata ed utilizzata per circa otto anni.

Dopo di che, il condominio inviava all'impresa e al Direttore Lavori la richiesta di risarcimento del danno per infiltrazioni e non corretta esecuzione dell'opera, consistente nel sottodimensionamento della rete di scarico dell'acqua piovana del terrazzo, richiamando gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. secondo cui il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.) anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c.

Il condominio sosteneva che i "gravi difetti" dell'opera si traducessero inevitabilmente in "vizi" della medesima e che le norme a tutela del consumatore (come è configurato il condominio rispetto all'impresa) in tema di appalto, specificassero altresì che la responsabilità ex art. 1669 c.c. ben può essere invocata con riguardo al compimento di opere (anche interventi di modificazione o riparazione) afferenti ad un preesistente edificio o altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata. Venivano richiamate alcune sentenze della Suprema Corte secondo le quali l'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera, se l'opera è destinata obiettivamente a lunga durata, come un immobile.

Nel giudizio si costituivano sia l'impresa appaltatrice che il Direttore lavori eccependo la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. e contestando il fatto che, per sua natura, il fenomeno infiltrativo non potessero essere occulto. Da qui, l'eccezione di decadenza stante anche la considerazione per cui non esisteva alcuna denuncia circa il vizio lamentato e circa il fatto che a distanza di otto anni e con le copiose piogge e bombe d'acqua degli ultimi anni, le infiltrazioni si sarebbero certamente palesate in un periodo antecedente.

Il Direttore Lavori considerava, inoltre, che la denuncia di fine lavori era stata sottoscritta anche dall'amministratore del condominio e che nella stessa denuncia era stata dichiarata la conformità delle opere realizzate alla DIA tramite certificato di collaudo finale.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Torino respingeva l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. affermando che il primo momento in cui si deve ritenere che il condominio abbia avuto conoscenza dei vizi è da identificarsi con il giorno in cui è stata depositata la perizia di parte, non essendoci elementi dai quali evincere che la suddetta perizia sia stata depositata 60 gg prima della denuncia.

Stante la circostanza per cui le infiltrazioni lamentate erano state escluse dal CTU nominato dal Giudice e che quelle pregresse erano riconducibili all'esecuzione dell'impianto di condizionamento e dunque, non attribuibili all'appaltatore o al direttore dei lavori; considerato che il CTU aveva escluso la sussistenza di vizi tali da compromettere la funzionalità del terrazzo eseguito dall'impresa N. il Tribunale escludeva che potessero ritenersi sussistenti i gravi difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.

Sostiene il Tribunale che "Tale disposizione, applicazione secondo la Suprema Corte a sezioni unite n. 7756/17 anche alle: opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, postula che i vizi, pur riguardando elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi) siano tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".

La ratio della norma è quella per cui soltanto nel caso in cui si verifichi la compromissione della funzionalità globale del bene e la sua utilizzazione normale, secondo la destinazione propria, sia compromessa, allora può essere invocata la responsabilità ex art. 1669 c.c. del Direttore dei Lavori.


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